Il D. Lgs. stabilisce nuove norme da applicare al riso venduto sul territorio nazionale.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 Settembre 2017 il Decreto Legislativo n.131/2017 che attua le disposizioni del Consiglio dei Ministri in materia di mercato interno del riso (art.31 Legge 154 del 28-07-2016). Il Decreto riforma le vecchie disposizioni della Legge n.325 risalente al 1958. La nuova normativa stabilisce la classificazione e le denominazioni per il riso posto in vendita sul territorio Italiano.
Le denominazioni che si potranno indicare a seconda del riso in confezione sono:
- ‘riso a grani tondi’ o ‘riso tondo’ o ‘riso originario’
- ‘riso a grani medi’ ovvero ‘riso medio’
- ‘riso a grani lunghi A’ ovvero ‘riso Lungo A’
- ‘riso a grani lunghi B’ ovvero ‘riso Lungo B’
A questa denominazione potrà seguire l’indicazione della varietà di riso utilizzata o delle varietà di riso utilizzate, ad esclusione delle ‘varietà tradizionali’, come indicato dallo stesso Decreto.
Per le cosiddette ‘varietà tradizionali’ sono state previste del presente Decreto le seguenti denominazioni: Riso Arborio, Riso Carnaroli, Riso Roma o Riso Baldo, Riso S. Andrea, Riso Vialone Nano, Riso Ribe. Potranno presentare questa denominazione i risi ottenuti dalla lavorazione delle varietà di risone corrispondenti, oppure delle varietà che per caratteristiche biometriche e stesse caratteristiche di consistenza e cottura dopo la lavorazione siano assimilabili alle suddette varietà corrispondenti, secondo l’apposito registro di varietà detenuto da Ente Nazionale Risi. Tale registro verrà aggiornato ogni anno entro il 31 Agosto. Non sono ammesse in questo caso miscele. Sarà possibile aggiungere alla denominazione l’indicazione ‘classico’, se il riso in confezione sia stato ottenuto dalla lavorazione di una delle varietà tradizionali sopra elencate e sia garantita la tracciabilità del prodotto.
Per il riso semigreggio, semilavorato o parboiled, tale stadio di lavorazione o processo dovrà essere indicato in confezione insieme alle denominazioni sopra elencate.
Per le miscele di risi colorati si dovrà indicare in confezione la dicitura ‘miscela di risi colorati’ se saranno presenti due o più varietà di riso greggio a pericarpo colorato, che inoltre potranno singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi varietali diversi, avere subito lavorazioni diverse o trattamenti diversi. Sarà vietato miscelare risi bianchi con risi parboiled, se nella miscela non saranno presenti anche risi colorati. Sulla confezione sarà consentito indicare i nomi di tutte le varietà che costituiscono la ‘miscela di risi colorati’.
Le disposizioni del nuove Decreto Legislativo si applicheranno al riso destinato al consumatore finale e venduto sul territorio nazionale per l’alimentazione umana. Il Decreto non si applicherà al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto nell’Unione Europea (DOP o IGP). Non si applicherà nemmeno al prodotto destinato alla commercializzazione in altri Paesi o ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in Turchia, né in uno Stato dell’EFTA.
Documento scaricabile:
D. Lgs. n.131 del 04-08-2017 (disposizioni sul mercato interno del riso)
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